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Gli Uffici giudiziari della Citta虁 del Vaticano Gli Uffici giudiziari della Citta虁 del Vaticano 

Vaticano, il Papa modifica alcune norme in materia giudiziaria

Con una Lettera apostolica in forma di Motu proprio Francesco interviene sulle leggi che regolano l鈥檕rdinamento giudiziario, il trattamento economico e quello previdenziale. I magistrati ordinari cessano dall鈥檜fficio al compimento dei 75 anni, i cardinali giudici a 80

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Anni di esperienza "hanno fatto sentire l'esigenza" di una serie di modifiche all鈥檕rdinamento giudiziario del Vaticano e "alla dignità professionale e al trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell鈥橴fficio del Promotore di giustizia鈥. Il Papa spiega brevemente all鈥檌nizio della sua , resa nota oggi, la decisione di apportare cambiamenti su alcuni aspetti del lavoro nei tribunali vaticani.

Limiti di età per cardinali giudici e magistrati

Francesco fissa le nuove norme in 6 articoli, a partire dalla cessazione dal lavoro dei magistrati ordinari al compimento dei 75 anni di età, mentre per i cardinali giudici la soglia di uscita dal servizio è stabilita a 80 anni. Tuttavia, il Papa può disporre la permanenza nell鈥檜fficio oltre questi limiti.

Principio di immutabilità del giudice

Nel rispetto del 鈥減rincipio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo鈥 - si legge nel Motu proprio - il Pontefice, per l鈥檃nno giudiziario in cui il presidente cessa dall鈥檜fficio, può nominare un presidente aggiunto che subentra nella carica al momento della cessazione del presidente. Si afferma inoltre che il Papa 鈥減uò dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo鈥.

Retribuzione, pensione e responsabilità civile

In successivi articoli vengono precisanti i termini riguardanti la retribuzione, il trattamento di fine rapporto e quello previdenziale. Attenzione viene posta anche alla parte del lavoro dei magistrati riguardante la responsabilità civile. "Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell鈥檈sercizio delle funzioni giudiziarie - si afferma - può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali L鈥檃zione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo magistrato, il quale in ogni caso è tenuto indenne dallo Stato anche per le spese di giudizio, rappresentanza e difesa".

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19 aprile 2024, 12:08