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Protezione dei minori, Motu Proprio di Papa Francesco e nuova legge per lo Stato Vaticano

Si rafforza l'assetto normativo dello Stato della Citt脿 del Vaticano per prevenire e contrastare abusi ai danni di minori e persone vulnerabili. Cristo stesso, ricorda il Papa, 鈥渃i ha affidato la cura e la protezione dei pi霉 piccoli e indifesi鈥: 鈥渃hi accoglier脿 un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me鈥

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Il la nuova estesa alla Curia e le sono tre nuovi, importanti documenti, firmati da Papa Francesco, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

Lettera apostolica

La Lettera apostolica del Pontefice, in forma di Motu Proprio, si lega ad un dovere che coinvolge tutta la Chiesa: quello 鈥渄i accogliere con generosità i minori e le persone vulnerabili e di creare per loro un ambiente sicuro, avendo riguardo in modo prioritario ai loro interessi鈥. Questa responsabilità richiede 鈥渦na conversione continua e profonda鈥, in cui 鈥渓a santità personale e l鈥檌mpegno morale possano concorrere a promuovere la credibilità dell'annuncio evangelico e a rinnovare la missione educativa della Chiesa鈥.

Competenza degli organi giudiziari vaticani

Con la Lettera apostolica Papa Francesco stabilisce che, per i reati contro minori o persone vulnerabili commessi in territorio Vaticano, abbiano giurisdizione penale i competenti organi giudiziari vaticani.  Il Motu Proprio si inserisce in un lungo percorso e arriva dopo l鈥檌ncontro, incentrato sul tema 鈥淟a protezione dei minori nella Chiesa鈥 e tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio scorsi.

Una comunità rispettosa e attenta

L'obiettivo, indicato dal Pontefice, è quello di 鈥渞afforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili鈥 affinché 鈥渘ella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano鈥 sia mantenuta 鈥渦na comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento鈥. 鈥淢aturi in tutti - aggiunge il Papa - la consapevolezza del dovere di segnalare gli abusi alle Autorità competenti e di cooperare con esse nelle attività di prevenzione e contrasto鈥.

Cura pastorale delle vittime

Nella Lettera apostolica, il Papa indica altre priorità: sia 鈥渆fficacemente perseguito a norma di legge - scrive Francesco - ogni abuso o maltrattamento contro minori o contro persone vulnerabili鈥. Sia riconosciuto 鈥渁 coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento, nonché ai loro familiari, il diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati鈥. Sia offerta alle vittime e alle loro famiglie, sottolinea poi il Pontefice, 鈥渦na cura pastorale appropriata, nonché un adeguato supporto spirituale, medico, psicologico e legale鈥.

Diritti degli imputati

Il Papa, riferendosi agli imputati, indica 鈥渋l diritto a un processo equo e imparziale, nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena鈥. 鈥淰enga rimosso dai suoi incarichi - si legge inoltre nella Lettera - il condannato per aver abusato di un minore o di una persona vulnerabile e, al contempo, gli sia offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, anche ai fini del reinserimento sociale鈥. 鈥淪ia fatto tutto il possibile per riabilitare la buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente鈥. 鈥淪ia offerta una formazione adeguata per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili鈥.

Assistenza spirituale e medica per le vittime

Alle vittime, si legge nella Lettera, 鈥è offerta assistenza spirituale, medica e sociale, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale, tramite il Servizio di accompagnamento gestito dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano鈥.

Legge su protezione dei minori e delle persone vulnerabili

Nella legge n. CCXCVII (297) si ricorda innanzitutto che al 鈥渕inore鈥 è equiparata la persona vulnerabile, ovvero ogni persona 鈥渋n stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere鈥.

Prescrizione

Si stabilisce che i reati sono perseguibili d鈥檜fficio. 鈥淚l termine di prescrizione, si ricorda inoltre nell鈥檃rticolo 2 della legge, è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età鈥. La norma prevede inoltre, che nel procedimento penale, la persona offesa ha tra l'altro diritto 鈥渁lla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché nella riservatezza dei dati personali鈥. Ha anche diritto all'adozione di 鈥渕isure idonee ad evitare un contatto diretto con l'imputato鈥.

Obbligo di denuncia

I pubblici ufficiali dello Stato sono obbligati a presentare 鈥渟enza ritardo, denuncia al promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano ogniqualvolta, nell'esercizio delle loro funzioni鈥, abbiano notizia o fondati motivi di reati contro un minore o una persona vulnerabile. Sono pubblici ufficiali, tra gli altri, i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate, i legati pontifici ed ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede.

Audizione del minore

Quando si procede all鈥檃udizione del minore, questi 鈥減uò essere accompagnato da un suo avvocato, nonché da un maggiorenne di sua fiducia ammesso dall鈥檃utorità che procede鈥. L鈥檃udizione di quanti hanno meno di 14 anni 鈥è sempre condotta con l鈥檃usilio di uno psicologo e secondo modalità adeguate allo scopo鈥. La deposizione 鈥è documentata anche mediante videoregistrazione, che deve essere acquisita come prova in giudizio鈥.

Indagini

Il promotore di giustizia richiede l鈥檃dozione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti necessari a 鈥済arantire la sicurezza e l鈥檌ntegrità fisica della persona offesa鈥, 鈥渁d allontanare l鈥檌ndagato dalla persona offesa o da altri minori鈥, a 鈥減revenire la reiterazione dei reati鈥, a 鈥渢utelare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione鈥.

Giudizio

L鈥橝utorità giudiziaria, a tutela del minore 鈥減uò ordinare che si proceda a porte chiuse鈥, 鈥減uò disporre che il minore deponga in videoconferenza鈥. Nei casi in cui 鈥渋 rappresentanti legali siano in conflitto d鈥檌nteressi con il minore, nomina un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne rappresenti gli interessi鈥.

Servizio di accompagnamento

Uno strumento importante indicato nella legge è il servizio di accompagnamento che, oltre ad offrire un importante punto di ascolto, garantisce assistenza medica e sociale alle vittime e ai loro familiari. L'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica organizza inoltre, di concerto con il Servizio di accompagnamento, programmi di formazione per il personale del Governatorato circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché sui mezzi per identificare e prevenire queste offese e sull'obbligo di denuncia".

Reclutamento del personale

鈥淣ella selezione ed assunzione del personale del Governatorato, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l鈥檌doneità del candidato ad interagire con i minori鈥. 鈥淟a Commissione per la Selezione del personale si avvale del Servizio di accompagnamento per adottare orientamenti e definire procedure allo scopo di accertare l鈥檌doneità dei candidati鈥.

Entrata in vigore della legge

Il Pontefice stabilisce che la Lettera apostolica sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili venga promulgata mediante la pubblicazione su 鈥淟'Osservatore Romano鈥 e successivamente inserita negli Acta Apostolicae Sedis. Si dispone inoltre che il testo della legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell鈥橝rchivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Si dispone infine che il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato.

Linee guida per la protezione dei minori

Nelle linee guida si sottolinea tra l鈥檃ltro che nella scelta degli operatori pastorali deve essere accertata, in particolare, 鈥渓鈥檌doneità dei candidati a interagire con i minori, attraverso un鈥檌ndagine adeguata e verificando anche l鈥檃ssenza di carichi giudiziari pregiudizievoli鈥.  鈥淕li operatori pastorali devono ricevere una formazione adeguata circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché circa i mezzi per identificare e prevenire queste offese鈥.

Attività pastorali

Nelle attività pastorali che coinvolgano minori, la tutela di costoro 鈥渄eve assumere un carattere prioritario鈥. Pertanto, nel corso delle loro attività, gli operatori pastorali devono 鈥渦sare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori鈥, 鈥渇ornire loro modelli positivi di riferimento鈥, 鈥渆ssere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori鈥, 鈥渟egnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso鈥. Devono anche 鈥渞ispettare la sfera di riservatezza del minore鈥 e 鈥渋nformare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative鈥.  Gli operatori pastorali sono anche tenuti ad 鈥渦sare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network鈥.

Comportamenti vietati

Agli operatori pastorali è inoltre severamente vietato 鈥渋nfliggere castighi corporali di qualunque tipo鈥, 鈥渋nstaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore鈥, 鈥渓asciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica鈥. È inoltre vietato 鈥渞ivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi鈥 e 鈥渄iscriminare un minore o un gruppo di minori鈥. Agli operatori pastorali è poi vietato 鈥渃hiedere a un minore di mantenere un segreto鈥, chiedere a un minore di mantenere un segreto e 鈥渇are regali ad un minore discriminando il resto del gruppo鈥. È infine vietato 鈥渇otografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori鈥 e 鈥減ubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori鈥.

Colpevoli rimossi dai loro incarichi

Nelle linee guida si sottolinea infine che 鈥渃hiunque sia dichiarato colpevole di aver commesso uno dei reati di cui si parla nella Legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 鈥渟arà rimosso dai suoi incarichi鈥. Gli sarà comunque offerto 鈥渦n supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale鈥.

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29 marzo 2019, 12:01