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Motu Proprio del Papa sulla rinuncia: "Non un atto automatico ma di governo"

Promulgato un Motu Proprio di Papa Francesco sulla rinuncia, a motivo di et脿, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia. L鈥檌ncarico non decade ipso facto a 75 anni ma solo dopo la decisione del Pontefice a cui bisogna presentare la rinuncia. Una decisione che dunque pu貌 arrivare oltre i tre mesi stabiliti dall鈥檃rticolo 3 del canone 189 di diritto canonico.

Benedetta Capelli 鈥 Città del Vaticano

Porta la data del 12 febbraio, il Motu Proprio di Papa Francesco 鈥淚mparare a congedarsi鈥 con il quale si regola la rinuncia a 75 anni ad un ufficio ecclesiale 鈥渃he 鈥 scrive il Pontefice - deve essere considerata parte integrante del servizio stesso, in quanto richiede una nuova forma di disponibilità鈥.

Un nuovo atteggiamento interiore

Francesco sottolinea l鈥檌mportanza di prepararsi alla rinuncia 鈥渟pogliandosi dei desideri di potere e della pretesa di essere indispensabile鈥, affrontando tale momento con 鈥減ace e fiducia鈥 perché altrimenti potrebbe risultare 鈥渄oloroso e conflittuale鈥. E鈥 nella preghiera che si avvia il discernimento per una nuova fase della vita, segnata per quanto possibile da 鈥渁usterità, umiltà, preghiera di intercessione, tempo dedicato alla lettura e disponibilità a fornire semplici servizi pastorali鈥.

Continuare nell鈥檜fficio non è un trionfo personale

Il proseguimento del proprio compito va considerato nell鈥檃mbito del 鈥渂ene comune ecclesiale鈥 e non deve essere considerato 鈥渦n privilegio, o un trionfo personale, o un favore dovuto a presunti obblighi derivati dall鈥檃micizia o dalla vicinanza, né come gratitudine per l鈥檈fficacia dei servizi forniti鈥. 鈥淨uesta decisione pontificia 鈥 evidenzia il Papa -  non è un atto automatico ma un atto di governo; di conseguenza implica la virtù della prudenza che aiuterà, attraverso un adeguato discernimento, a prendere la decisione appropriata鈥.

A 75 anni il compito non cessa ipso facto

Con questo Motu Proprio, che integra l鈥檃rticolo 2 del 鈥淩escriptum ex audentia鈥 sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia del 3 novembre 2014 (art. 2 鈥淟a rinuncia ai predetti uffici pastorali produce effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte della legittima autorità), il Papa stabilisce dunque che al compimento dei 75 anni,  i vescovi diocesani ed eparchiali come pure i vescovi coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi pastorali, sono invitati a presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale. Lo stesso vale per i capi dicastero della Curia Romana non cardinali, i prelati superiori della Curia Romana e i vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, i rappresentanti pontifici che però così non cessano ipso facto dal loro ufficio.

Il Papa decide sulla rinuncia anche oltre i tre mesi dalla sua presentazione

Papa Francesco dunque stabilisce che la rinuncia va accettata e che 鈥渓鈥檜fficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all鈥檌nteressato l鈥檃ccettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato鈥. Vengono così modificati i canoni 189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO che recitavano: 鈥渓a rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto鈥.

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15 febbraio 2018, 12:00